CAP. I - DOVERI NEGATIVI

I - Non si pu offendere alcuno nella persona

II - Non si pu offendere alcuno nella roba

III - Non si pu offendere alcuno nella riputazione

 

CAP. II - DOVERI POSITIVI

DOVERI GENERALI

I - Ognuno deve far bene al suo simile, ancorch sia suo nemico

II - Il solo merito forma distinzione tra glindividui di S. Leucio - Perfettuguaglianza nel vestire. Assoluto divieto contra del lusso

DOVERI PARTICOLARI

I - Doveri verso il Sovrano

II - Doveri verso i Ministri

III - De Matrimoni

IV - Degli Sposi

V - De Padri di famiglia

VI - Leggi per la buona educazione de Figli

VII - Leggi di successione

VIII - De figli di famiglia

IX - De Fratelli

X - De Discepoli

XI - Dei Beneficati

XII - Dei Giovani

XIII - Dei vecchi

XIV - Dei Seniori del Popolo, Tempo di eligerli, e loro doveri

XV - Dellinoculazione del Vaiuolo, e deglInfermi

XVI - Maniera di eligere li Seniori del Popolo

XVII - Degli Artisti poveri. Della Cassa di carit, e suoi regolamenti

XVIII - Dellesequie e de lutti

XIX - Della Patria

 

CAP. III DEGLIMPIEGHI

 

CAP. IV -  DEGLI ARTISTI ESTERI

 

CAP. V -  DELLE PENE GENERALI CONTRO I TRASGRESSORI

 

 

Nessun uomo, nessuna famiglia, nessuna citt, nessuno Regno pu sussistere, e prosperare senza il timor santo di Dio. Dunque la principal cosa, che Io impongo a voi, l'esatta osservanza della sua santissima Legge.

Due sono i principali precetti della medesima. (I) Amar Dio sopra ogni cosa. (II) Amar il prossimo suo, come se medesimo.

Amar Dio sopra ogni cosa amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, con tutte le forze: e anteporlo a tutte le creature; ed amarlo pi di tutte le cose a noi pi care.

Nasce in noi quest'obbligo dal gran bene, che ci ha fatto, e che ci fa in ogni istante. Egli ci ha creato dal nulla. Egli ci ha redenti col suo preziosissimo Sangue. Egli ci mantiene. Egli ci d quanto ci occorre. L'aria, il cibo, la luce, la salute, i figli, tutto ci vien da Lui. Obbligo dunque di tutti adorarlo, e venerarlo, come Ente Supremo, ed autor di tutte le cose: di ubbidirgli, come Sovrano Signore, e padrone: di temerlo come Giudice giusto, a cui nulla nascosto: di ricorrere a Lui ne' bisogni, e di esercitar verso di Lui gli atti di vero culto, e vera devozione. Tutte le mattine per ci al far del giorno corra ciascun al Tempio ad adorarlo: si reciti in coro la preghiera; ed ognuno in particolare gli offra in olocausto nel S. Sacrifizio della Messa, che ivi si celebrer, tutti glia atti del suo cuore, e della sua mente. Passi indi alla fabbrica, od in casa; ed attenda nel suo santo nome al proprio dovere. Le sere, al tramontar del sole, quando tutti saran sciolti dal lavoro, si torni nuovamente in Chiesa alla visita del SS. Sacramento, ed a Lui si rendan tributi di onore, e di gloria pe' benefizj ricevuti, recitandosi in coro l'altra preghiera. Osservi ciascuno i precetti della Chiesa, e frequenti i Santissimi Sacramenti; ed ha questo effetto il Parroco, e gli altri Sacerdoti assistano con assiduit in Chiesa per comodo di tutti, particolarmente ne' d festivi.

Amar il prossimo suo, come se medesimo, non fare agli altri quello, che non vorremmo, che fosse anoi fatto: ed fare agli altri quello, che vorremmo, che a noi si facesse.

Da questo dettato della divina Sapienza nascon varj doveri, de' quali alcuni diconsi negativi, altri positivi.

 

 

CAP. I - DOVERI NEGATIVI

 

I doveri negativi son quelli, che impongono l'obbligo di astenersi dall'offender alcuno in qualche maniera. Or in tre maniere si pu offendere alcuno. Si pu offendere nella persona, nella roba, e nell'onore.

 

I - Non si pu offendere alcuno nella persona

Si offende alcuno nella persona o coll'ammazzarlo, o col ferirlo, o col batterlo, o col fargli scherni, dispetti, inselenze, ovvero col molestarlo, ed inquietarlo in qualunque modo. Nessuno di questi atti ardir mai alcun di voi di commettere contra il suo simile; siccome non ardir mai neppur l'offeso di prender da se la privata vendetta: ma ricorder a' suoi Superiori per la dovuta giustizia; e credendo non averla da quelli ottenuta, potr ben anche dipoi venire da Me. Vegliano contra tutti questi delitti attentamente le Leggi: ma tanto pi veglieranno esse contra quelli, che si commettesser mai in questa societ, che ha per suo principal fine l'amore, e la carit, e che l'esempio deve essere della pubblica educazione.

 

II - Non si pu offendere alcuno nella roba

Si offende alcuno nella roba, ogni qual volta o con violenze, o con inganno si usurpa, o si ritiene ingiustamente quello, ch' d'altrui. Il titol di ladro il titol pi infame, e vergognoso, che possa aver l'uomo. Ciascuno quindi si guardi bene di meritarlo per alcun modo. In ogni societ i ladri son condannati ad atrocissime pene. In questa, dove l'onore, e la virt sono i principali cardini della medesima, se mai ve ne fosserom (che non neppur da dubitarsi), saranno pi rigorosamente puniti. Nelle cpmpre perci, nelle vendite, nelle permutazioni, ed in ogni altra specie di contratti ognuno si guardi di usar soperchieria, ed inganno. Nessun venditore abusi dell'imperizia del compratore col chiedere un prezzo maggiore del dovere; e nessun compratore si valga mai dell'ignoranza, o della necessit, in cui tal volta il venidtore, per levargli quel giusto prezzm che gli spetta. Vadan bandite la menzogna, le frodi, e le fallacie nelle misure, ne' pesi, nella qualit delle robe, che si venderanno, o compreranno, nella qualit del danaro, ed in tutto altro, in cui la versuzia, e l'inganno possa usarsi; e si proceda in tutto con candore, onest, e buona fede. Sia la parola il vincolo pi sacro della societ; e tutti sieno fedelissimi, e sinceri ne' detti, e ne' fatti. Chi ha fedelmente servito, sia prontamente pagato; n alcuno gli nieghi, o ritardi la mercede dovuta, acci non sia causa della sua ruina. In somma erigga ognuno nel suo cuore l'altare della giustizia; e tratti col suo simile, come vorrebbe, che questi trattasse con se.

 

III - Non si pu offendere alcuno nella riputazione

La riputazione la cosa pi importante, e pi preziosa, che possa aver l'uomo d'onore; e talvolta togliere altrui la riputazione peggior delitto, che offenderlo nella roba, e nella persona. Nessun quindi dir mai cose false contra di qualcuno; e chi cader in questo delitto, vada immediatamente bandito da questa societ. Nessuno dir ingiurie, e villanie ad altri. Nessuno metter in ridicolo, ed in beffa il suo fratello; essendo tutte queste cose contrarie a quello spirito di carit, e di amore, che Dio comanda, e che Io voglio, per ben della pace, del buon ordine, e della tranquillit delle vostre famiglie, da voi esattamente praticato.

 

 

CAP. II - DOVERI POSITIVI

 

I doveri positivi impongono di fare a tutti il maggior bene che si possa. Questi sono o generali, o particolari. I generali riflettono  sopra tutti i nostri simili. I particolari riguardano un ceto particolare di persone, come sarebbe il Sovrano, i suoi Ministri, i Superiori, gli Ecclesiastci, gli Sposi, i Genitori, i Figli, i benefattori, i Maggiori di et, i Giovini, e la Patria.

 

DOVERI GENERALI

 

I - Ognuno deve far bene al suo simile, ancorch sia suo nemico

A ciascun de nostri simili. Noi dobbiam far sempre il maggior bene, che si possa. Dio comanda, che si faccia per amor suo finanche animici. La pi bella vendetta quella di far bene a colui, che ci offese; ed il pi bel piacere quello dimperare per mezzo delle beneficenze sopra colui, che ci disprezz. Soccorrerlo nelle avversit, ed ajutarlo ne bisogni e mostrare a tutti gli uomini la pi sublime grandezza di cuore e di generosit. Ogni uomo in tutti gli stati pu far bene al suo simile. Il Savio, il Ricco, lAgricoltore, lArtista, quando impiegano i loro talenti, le loro ricchezze, le loro fatiche a pr de Cittadini, posson vantarsi di essere i benefattori dellUmanit. Ogni volta dunque, che si presenti a voi loccasion di giovare ad altri, ciascun labbracci; n mai si spaventi di qualche incomodo, che seco porti questa generosa azione; poich sar sempre ben compensato da quel dolce e puro piacere, che laccompagna.

Questo sovrano precetto di Dio fondato sopra quella perfetta uguaglianza, che gli piacque stabilire tra gli uomini. Egli li costitu in natura tutti fratelli, e dispose, che nessuno imperasse sopra di loro, fuor di Lui, o di Coloro a quali egli affidasse il governo de Popoli. Per sua merc Egli ha dato a Me il grave peso di governare questi regni; ed Io nel dar a voi questa legge non intendo far altro, che seguire i suoi eterni consigli.

Sin da prima, che Io concepii il bel disegno di unirvi in societ di questo luogo, pensai ancora, di crearvi tutti Artieri e darvi la maniera di divenirne famosi. La felicit di questi Reami mi fece concepir questidea. Vedendo, che i tre Regni della Natura, cio il vegetabile, lanimale, ed il minerale qu per singolar dono della Provvidenza tengono la propria lor sede, e che sol manca in essi, chi a naturali prodotti de luoghi dia le nuove forme, mi risolsi nellanimo di porne ad effetto lintrapresa. Gi son pronte in buona parte le macchine, e gli ordigni corrispondenti al disegno. Solo resta, che per voi vi sia una fissa legislazione, che suggerisca la norma della condotta della vita, e che prescriva gli stabilimenti necessari allarti introdotte e da introdursi.

 

II - Il solo merito forma distinzione tra gl' individui di S. Leucio. Perfetta uguaglianza nel vestire. Assoluto divieto contra del lusso

Essendo voi dunque tutti Artisti, la legge che Io vimpongo, quella di una perfetta uguaglianza. So, che ogni uomo portato a distinguersi dagli altri; e che questa uguaglianza sembra non potersi sperare in tempi cos contrari alla semplicit, ed alla natura. Ma so pure, che vana e dannevole quella distinzione, che procede dal lusso, e dal fasto; e che la vera distinzione sia quella, che deriva dal merito. La virt, e leccellenza nellarte, che si esercita, debbono essere la caratteristica dellonore, e della singolarit; e questa, qual debba esser tra voi, sar qui sotto prescritta.

Nessun di voi pertanto, sia uomo, sia donna, presuma mai pretendere a contrassegni di distinzione, se non ha esemplarit di costume, ed eccellenza di mestiere. A questoggetto per evitar la gara nel lusso, ed al dispendio in questo ramo quanto inutile, altrettanto dannoso, comando che  il vestire sia uguale in tutti: che estrema sia la nettezza, e la polizia sopra le vostre persone, acci possa aversi quella decenza, che si richiede per rispetto, e venerazione dovuta a Chi si degna portarsi a vedere i vostri lavori: che questa polizia sia anche esattamente osservata nelle vostre case, acci possa godersi di quella perfetta sanit, ch tanto necessaria nelle persone, che vivono con lindustria delle braccia. Di voi nessuno ancora ardir mai chiamarsi col Don, essendo questo un distintivo dovuto soltanto a Ministri del Santuario in segno di rispetto e di venerazione.

 

DOVERI PARTICOLARI

 

I - Doveri verso il Sovrano

Dopo Dio devesi a Sovrani, come dati agli uomini da Dio, la riverenza, la fedelt, lossequio. Le funzioni sublimi, chessi esercitano, gli fan dividere colla Divinit questa venerazione. La loro persona dee rispettarsi, come sacra; e tutti gli ordini, che vengon da loro, debbon ciecamente eseguirsi, e prontamente osservarsi.

 

II - Doveri verso i Ministri

Sono i Ministri tuttimmagini dei Sovrani. Ogni posto, che da essi si occupa per Loro. Per Loro essi comandano; per Loro vegliano alla custodia, ed allosservanza delle Leggi. Per amor di Loro voi dunque dovete ad essi tutti quegli atti di rispetto, e di ubbidienza, che lautorit pubblica esige.

 

III - De Matrimoni

La Donna fu concessa da Dio alluomo per sua ragionevol compagna.

Dallunione di entrambi nacque la propagazione, e conservazione delluman genere; e dalla moltiplicazione de matrimonj ebbero origine, e tuttavia fioriscono le Societ, e glImperj. Perch dunque anche questa Popolazione prosperi, ed aumenti sotto la benedizione dellAltissimo, vi voglion de matrimonj, la celebrazione de quali per voi Io sottopongo alle seguenti leggi.

  • Let del giovine non dovr esser meno di 20 anni; e quella della fanciulla di 16. Ed in queste circostanze n anche sia loro permesso di contrarre gli sponsali, fino che dal Direttore de Mestieri per lo giovane, e dalla Direttrice per la fanciulla non vengano con attestato dichiarati provetti nellarte, a segno di potersi lucrar con sicurezza il mantenimento; ed allora in premio della lor buona riuscita si conceder da Me ad essi una delle nuove case, che ho espressamente fatto costruire con tutto ci, che necessario pe comodi della vita, e i due mestieri, co quali lucrar si possano il cotidiano mantenimento.

  • Quando un giovine giunto allet stabilita, avr inclinazione per una giovane, che sia anche dellet prescritta, ed abbiano ambedue appreso le rispettive arti, dovr subito darne parte a suoi genitori, i quali navvertiranno quelli dellaltra parte per loro intelligenza, e perch di comun consenso badino sulla condotta de figliuoli, acci tutto vada con decenza, ed acciocch non accada inconveniente alcuno; potendo ben darsil caso, che su di una medesima persona pi di uno pretenda.

  • Nella scelta non si mischino punto i Genitori, ma sia libera dei giovini, da confermarsi nella seguente maniera. Nel giorno di Pentecoste nella Messa solenne, in cui interverranno tutti gli abitanti del Luogo, e le fanciulle, ed i giovini esteri, che travagliano nelle manifatture, da due fanciullini delluno, e dellaltro sesso si porteranno allAltare per benedirsi da chi celebra, due canestri pieni di mazzetti di rose, bianche, per gli uomini, e di colore naturale per le donne; e nel terminar questa funzione da ciascun individuo se ne prender uno, come le palme. Nelluscir poi dalla Chiesa, i Pretendenti nellatrio di essa, dov il Battistero, presenteranno il lor mazzetto  alla ragazza pretesa: e questa accettandolo,  lo controcambier col suo; ma escludendolo, con polizia, e buona maniera glielo restituir: e n alluno, n allaltra sar permesso contestazione alcuna; e perci i primi ad uscir di Chiesa; e situarsi nel sopradetto atrio saranno i Seniori del Popolo per imporre loro la dovuta soggezione. Coloro, che contraccambiato si saranno il mazzetto lo porteranno in petto sino alla sera: quando dopo della santa Benedizione accompagnati dai rispettivi Genitori si porteranno dal Parroco, che registrer i nomi, e la parola. Dopo questa funzione sar permesso farsi quantaltro incombe a norma del Concilio di Trento, e di ogni altro requisito della legge, in Chiesa, in cui interverranno i Seniori del Popolo, e i Direttori, e le Direttrici dellarti, non solo per solennizzare con quella pompa, che si richiede, questo gran Sacramento, ma per contestare agli Abitanti, che gli Sposi meritano la stima di tutti per la bont del loro costume, e per essersi resi collarte, che gi hanno appresa, utili a loro, alle famiglie, allo Stato, e che per tutti il tempo della lor vita non vivranno mai a peso di alcuno.

  • Essendo lo scopo di questa Societ che tutti rimangan nel luogo; quindi per impegnarli a restare, alle figliuole, chabbian imparata larte, e voglion maritarsi fuori, non sar dato altro, che soli due: 50 per una volta tantum, e dal momento saran considerate comestere, senza speranza di mai pi potervi tornare.

  • Quando un giovine abitante, o artefice vorr prender in moglie una estera, non potr farlo, se prima quella tal giovane, chegli vuole sposare, non abbia appreso il mestiere in questa, o in altra manifatturia.

  • E se assolutamente voglia prender in moglie una estera, che non abbia arte in mano, dal momento debba uscir dal luogo, di dove non sar pi considerato come Individuo, e senza speranza di potervi mai pi ritornare.

  • Quei tali giovini delluno, e dellaltro sesso, che giunti sieno alla et di 16 anni senza essersimpiegati nelle manifatture per mancanza di volont, saranno mandati in Casa di correzione, col divieto di non poter mai pi tornar nel luogo. E coloro, che impiegaticisi non abbiano nulla appreso per mancanza di applicazione, saran mandati in Casa di educazione, col divieto di non poter tornare nelle di lor case, se non istruiti.

  • Essendo lo spirito, e lanima di questa Societ leguaglianza tra gli Individui, che la compongono, abolisco tra medesimi le Doti, e dichiaro, che ciocch da me sar per beneficenza somministrato, come di sopra si detto, in occasione di matrimoni, sar solo per premio della buona riuscita, che gli sposi avran fatta nellarte, nel buon costume: beneficenza, che a loro accorder col divino aiuto sino alla quarta generazione, dopo di che la donna porter il solo necessario corredo; dovendo aver dopo la morte dei Genitori, la parte uguale coi maschi, come in appresso sar prescritto.

 

IV - Degli Sposi

Capo di questa Societ coniugale luomo. Natura gli defer questo dritto: ma gli proib nel tempo stesso di opprimere, e di maltrattare la sua moglie: Con tuono di maest in ogni occasione glintima lobbligo di amarla, di difenderla, e di garantirla da pericoli, a quali la sua debolezza la porterebbe. Il marito deve alla moglie la protezione, la vigilanza, la prevedenza, gli alimenti, e le fatiche pi penose della vita. La moglie deve al marito la giusta deferenza, la tenera amicizia, e la cura sollecita per cimentare da pi in pi la cara unione. Impone ad essi natura questi sacri precetti non solo per ispirare sul di loro esempio ad ogni altro Individuo i sentimenti della Societ, ma divenendo Genitori, non sien i figli infelici, e negletti tra le dissenzioni, e le discordie domestiche: ed in luogo di presentar Cittadini buoni, ed utili alla Patria, gli dian discoli, e perversi. Or per seguire questo gran disegno della antura, sempre savia nelle sue operazioni, Io prescrivo, e comando ad ogni marito di questa Societ di non tirannegiar mai la sua moglie, n di esserle ingiusto, togliendole quella ricompensa, che sia dovuta alla di lei virt: ad ogni moglie, che rendasi cara al suo marito; che nelle cure, e ne travagli sia la sua fedele compagna; e che lonore richiami sul comun letto meritale le celesti benedizioni.

 

V - De Padri di famiglia

E il principal fine del matrimonio la procreazione della Prole. Divenuti gli sposi Genitori de figli, eccoli sottoposti ad altri pi pesanti doveri, ed a pi precise obbligazioni.

Il Padre nellobbligo di sovvenire, di assistere, di sostener insiem colla madre i propri figli. Entrambi son tenuti di educarli, e di procurar loro uno stato di felicit in questo Mondo. Per le loro o sollecite o trascurate cure diverranessi loggetto o della loro compiacenza e contentezza, o del loro continuo rammarico. Per loro saranno membri utili, o disutili della Societ; buoni, o viziosi; onorati, o infami; comodi, o bisognosi. A voi dunque, che gi Padri siete, o a cui toccher in sorte di esserlo, a voi comando di educar bene i vostri figliuoli. Se voi  loro ispirerete a tempo lamor della fatica, essi sarannutili a se, a voi, alla Patria. Se lubbidienza, essi vi benediranno. Se la modestia, e la sobriet, non avrannoccasione di vergognarsi. Se la gratitudine, e la carit, otterranno benefizi, e si guadagneranno lamore di tutti. Se la temperanza, e la prudenza, saranno sani, e fortunati. Se la giustizia, e la sincerit sarannonorati, e non sentiran rimorsi nel cuore. Se finalmente la religione, essi vivranno, e moriranno contenti. Questo di tutti i doveri larticolo pi importante; e perch scorgo, che da esso deriva non solo la pace, el ben essere delle famiglie, ma benanch la prosperit, e la felicit dello Stato, Io sono entrato a prendervi la principal parte.

 

VI - Leggi per la buona educazione de Figli

Gi si situata in Belvedere la Scuola normale, in cui sinsegna a fanciulli, ed alle fanciulle sin dallet di anni 6 il leggere, lo scrivere, labbaco; il catechismo della religione; i doveri verso Dio, verso se, verso gli altri, verso il Principe, verso lo Stato; le regole della civilt; della decadenza e della polizia; i catechisti di tutte le arti; leconomia domestica; il buon uso del tempo, e quantaltro si richiede per divenir uom dabbene, ed ottimo Cittadino. Obbligo vostro sar, tutti vostri figli dellet prescritta vadan nelle date ore del giorno alla scuola. Per renderli ancor utili a voi, allo Stato, e ad esso loro, e per non farli andare altrove a cercar la maniera dimpiegarsi, ho provveduto questo luogo di macchine, di strumenti, e di artisti abili ad insegnar loro le pi perfette manifatture, e vi sintrodurranno ancora tutte quelle altre arti, che hannimmediato rapporto con lintrodotte,ad oggetti dia versi quellinsieme, che indispensabilmente vi si richiede per leconomia, e per la perfezione.

Vi saranno stabilimenti particolari pel buon ordine, e sistema delle manifatture, nei quali sar fissato lorario del lavoro secondo i dati mesi dellanno.

I prezzi del lavoro dogni manifattura saranno fissi; ma il giovine, o la fanciulla apprendente salir per gradi, e come ander perfezionandosi nellarte, sino al prezzo, che godesi da migliori artisti, nazionale e forestieri. Pervenuti a questo stato, se avran talento da portar la di loro opera ad un altro grado di maggior bellezza, e perfezione, si terran de concorsi; e quello, o quella, di cui il lavoro sar pi bello, pi esatto, e pi perfetto, avr per premio il distintivo di una Medaglia dargento, ed in qualche caso anche doro, che potr portare in petto; ed in Chiesa avr la privativa di sedere per ordine di anzianit nel Banco, che sar chiamato Del Merito, che sar situato unicamente per i giovani di tal fatta alla parte sinistra dellAltare.

Le cognizioni perfette della Divinit, la scienza di tutte le sociali Virt, lamore, e la continua applicazione al lavoro, il desiderio di distinguersi per vie di merito, il giusto compenso, che troveranno nella fatica, mi fanno sperare, che un giorno possan giustamente ereditare da voi tutti quello, che voi colli vostri sudori vi avrete onoratamente procacciato. Ed in questo ancora voglio, che siate distinti da tutto il resto de miei Popoli.

 

VII - Leggi di successione

Voglio, e comando, che tra voi non vi sian testamenti, n veruna di quelle legali conseguenze, che da essi provengono. La sola giustizia naturale, e la natural equit sia la face, e la guida di tutte le vostre operazioni. I figli succedano a Genitori, e i Genitori a figli. Abbian luogo i collaterali, ma nel solo primo grado. In mancanza di questi succeda la moglie, ma nel solo usufrutto, e fino a che manterr la vedovanza. Dopo la di lei morte, e sempre nel caso di mancanza di tutti li sopradetti eredi, siano i ben del defunto del Monte degli Orfani,delle cui rendite si forma una Cassa, che chiamerassi degli Orfani, da amministrarsi per ora dal Parroco, che sar obbligato di darne a Me conto.

Se poi rimangan degli orfani di padre, e di madre, i quali non sieno ancora in istato di lucrarsi colle proprie fatiche il cotidiano alimento, mia sar la cura di mantenerli, e farli educare col prodotto della sopradetta Cassa, e col dippi, che vi necessiti.

Abbian i fili porzion eguale nella successione degli ascendenti; n mai resti esclusa la femina dalla paterna eredit, ancorch vi sian dei maschi.

 

VIII - De figli di famiglia

Impressi dallAltissimo fin da primi momenti della creazione nei cuori de Genitori i sentimenti di s sviscerato amore verso de figli, era senzaltro della sua Divina giustizia prescriverne a medesimi il gran precetto di onorati. Tante pene, tanti sudori, tanti affanni meritavano certamente un onorato compenso. Io che le veci di Dio sopra di voi sostengo, sullesempio del suo tremendo comando, listesso precetto a voi rinnovo. Rispettate, o figli, i vostri genitori: ricevete con umilt i loro avvisi, e le loro correzioni: soffrite volentieri anche i castighi ad emandazione de vostri difetti: serviteli: soccorreteli: compiacetegli in ogni cosa: siate loro grati, e non dimenticate neppur un momento i benefizi ricevuti; e sopra tutto astenetevi da ogni atto, che possa offenderli: Questo il gran Dio vi precetta, e questanchio vi comando. E se Dio maledice que figli, che sono irrispettosi a padri, Io li bandisco per sempre da questa Societ, come mostri indegni di pi stare nella medesima. Anzi perch in essa non alligni razze di gente cos inumana, condanno allistessa pena colui, che essendo stata presenta allingiuria, non sia corso immediatamente a darne parte a Seniori del Popolo, per passarne a Me prontamente lavviso.

 

IX - De Fratelli

Lamore lanima di questa societ. Dunque, voi, o fratelli, figli di un istesso padre, e che il latte succhiaste di una madre istessa, amatevi con vero amore; aiutatevi scambievolmente con vera premura; vivete fra di voi in perfetta concordia; nessuno abbia invidia dellaltro, e soffochi allistante nel suo cuore quei sentimenti di odio, e di vendetta, che mai concepito abbia per qualche torto dallaltro ricevuto. Loffeso reclami lautorit del padre, se vive, ed alle determinazioni di questi placidamente si sottometta, e si accheti. In mancanza poi del padre corra a eniori del Popolo, e la pace da loro implori. Lodio tra fratelli e la pi brutta, la pi perfida, la pi indegna,  e scandalosa cosa, che possa vedersi sulla Terra.

 

X - De Discepoli

I Maestri equivalgono a Genitori. Se i Genitori danno la vita, i Maestri danno la maniera di sostenerla. Quegli obblighi dunque, che i figli hanno a Genitori, quelli stessi i discepoli hanno a Maestri. Ad essi debbono lamore, e la gratitudine; ad essi la ubbidienza, ed il rispetto. La pratica per tanto di tutti questi doveri alla grata riconoscenza di tutte le loro cure Io anche a voi costantemente impongo.

 

XI - Dei Beneficati

Se vha sulla terra creatura, che possa in certo modo gareggiare colla divinit, egli senzaltro il Benefattore. Deve a questi il beneficato il prezzo del beneficio in tutta la sua estensione. Se, per esempio, un infelice vicino a perder la vita per la fame, trovi unanima benefica, che lo ristori, egli deve al Benefattore la vita; se lo soccorre ad uscir dalle miserie, a lui deve tutto quel comodo, che acquista: se lo porta ad esser felice, a lui deve tutta la sua felicit. Gli obblighi dunque dei beneficiati sono sempre assoluti: a niuno di essi lecito sconoscerlo senza la taccia dingrato. Lingratitudine un vizio cos odioso, e detestabile, che rivolta tutta lumanit. Ogni uomo ha interesse ad odiare lingrato, perch riconosce in lui uno, che tende a scoraggiar lanime benefiche, a bandir dal commercio della vita la compassione, la bont, la liberalit, e quel santo desiderio di giovare, che forma il nodo pi sacro della Societ. Voi dunque quanti siete in questa Societ, rispettate chi vi benefica: contestategli in ogni occasione i sentimenti della pi sincera riconoscenza: soddisfate a tutti suoi desideri: non li inducete mai a pentirsi di tutto quello, che vi fa: ma dategli continui motivi di spandere sempre pi sopra di voi le beneficenze, e di estenderle sul vostro esempio sopra degli altri.

 

XII - Dei Giovani

I vecchi e tutti maggiori di et avendo meritato da Dio il dono di essere in questo Mondo prima dei giovani, e quindi un dovere di questi venerarli, ed ubbidirlin tutte le cose lecite, ed oneste: Nessuno per conseguenza pu oltraggiarli: che anzi debbono tutti rispettare la loro veneranda et, ed ascoltare, e seguire i loro prudenti consigli: Se mai alcuno vi sar tra voi, che abbia il temerario ardire di usar loro poco rispetto, e poca venerazione, il padre, o se questi manca, i Seniori del Popolo per la prima volta lammoniranno seriamente: per la seconda volta faranno dal figlio chieder perdono in pubblica Chiesa al vecchio offeso; e per la terza volta se ne passer a Me lavviso per espellerlo dalla Societ.

 

XIII - Dei vecchi

Dovere per dei vecchi, e dei padri di famiglia sar sempre dar ai giovani, ed ai figli il buon esempio non solo nellesemplarit della vita, ma anche nellamore della fatica; poich se essi saranno sobri, religiosi, prudenti, laboriosi, modesti, tali saranno i giovani, ed i figli; e cos si avr nella Societ quel fondo di virt che ardentemente desidero.

 

XIV - Dei Seniori del Popolo, Tempo di eligerli, e loro doveri

Tra questi, comando, che in ogni anno nel giorno di S. Leucio se ne scelgan cinque dei pi savi, giusti, intesi, e prudenti, i quali senza strepito giudiziario col dolce nome di Pacieri e di Seniori del Popolo, di unit col parroco, decidano tutte le controversie civili, e darti senzappello: provvedano, e procurino, che nella Societ non manchi nessuna delle cose di prima necessit; mentre liberamente si permette a chiunque voglia, di aprir Forni, Macelli, Cantine, ed ogni altra bottega di commestibili, ma collobbligo di tener le proviste per comodo della Societ, dal principio fino alla fine dellanno, e di vendere a giusto prezzo i generi, e non maggiore dellassisa di Caserta, senza frode, e senzinganno; e collobbligo speciale ai venditori di vino di non far mai nelle loro botteghe o cantine giocare a veruna sorte di giuoco, ancorch lecito, o per ischerzo, sotto pena di essere immediatamente sfrattati dalla Societ. Si  assicureranno di tutti questi articoli i Seniori suddetti con le debite sicurt; ed invigileranno sulla bont dei generi, e su tuttaltro, che convenga, col massimo rigore, e colla pi religiosa esattezza.

Sar cura dei sopraddetti Seniori ancora dinvigilare rigidamente sul costume deglindividui della Societ, sullassidua applicazione al lavoro, e sullesatto adempimento del proprio dovere di ciascuno. E trovando, che in essalligni qualche scostumato, qualche ozioso, o sfaticato, dopo averlo due volte seriamente ammonito, ne passeranno a me lavviso, acci possa mandarsi o in casa di correzione, o espellersi dalla Societ, secondo le circostanze.

Della propriet, e nettezza delle abitazioni sar anche loro la cura, perch da tutti si osservi; prendendone specialmente occasione nella visita deglinfermi, che dovranno giornalmente fare, per darmi distinto ragguaglio del numero di essi in unione del Medico, delle qualit delle malattie, e dei soccorsi straordinari, di cui necessitassero. 

Loro cura parimenti sar di daresatto cinto dei Forestieri che capitassero nel luogo, e dovessero pernottarci; colla distinzione del motivo perch siano venuti: in casa di chi rimangano, e per quanto tempo.

 

XV - Dellinoculazione del Vaiuolo, e deglInfermi

Vi sar perci una Casa separata totalmente dallaltre in luogo daria buona, e ventilata, chiamata deglinfermi. In questa n debiti tempi di autunno, e di primavera, dogni anno si far a tutti fanciulli, e le fanciulle della Societ, linoculazione del vaiuolo. In essancora si trasporteranno tutti coloro, che saranno attaccati da morbi contagiosi, tanto acuti, che cronici. Per questa Casa vi saranno i suoi regolamenti particolari, riguardantil buon governo non solo degli infermi, ma benanche leconomica amministrazione. Un Prete tra gli altri assister assister sempre in essa per comodo deglinfermi, ed ora luno, ora laltro de Seniori del popolo tutte le mattine, e tutti giorni ne faranno la visita, per vedere, se tutt in buon ordine, se vi la massima polizia possibile, e se glinfermi sono assistiti tanti nello spirituale, che nel temporale con la massima esattezza, e scrupolosit. I medici, i medicamenti, le biancherie, e quantaltro occorre pel mantenimento del luogo, e deglindividui, tutto sar sempre da Me somministrato.

 

XVI - Maniera di eligere li Seniori del Popolo

Lelezione de sopradetti Seniori si far, congregandosi tutti i Capi di famiglia, dopo della Messa solenne con tutto il rispetto, e con tutta la decenza nel salone del Belvedere, per bussola segreta, ed a maggioranza dei voti, sempre presidente il Parroco.

Dellelezione se ne far subito a Me rapporto per ottenere la confirma, ed in virt di essa potrai godere dellonorifica distinzione di sedere in Chiesa nellaltro banco del merito, situato a fronte di quello de giovani dalla parte destra dellAltare.

 

XVII - Degli Artisti poveri. Della Cassa di carit, e suoi regolamenti

Per affetto di quellamore, ch lanima di questa Societ, e per quello spirito di fratellanza, che a ciascuno di voi deve far riguardare questa popolazione, come una sola famiglia, giusto ancora, che se tra voi si trovi unartista, privo di moglie, e di figli, o con questi, ma non in istato di lucrarsi il pane per loro, e pel povero padre caduto in miseria o per vecchiaia, o per infermit, o per altra fatal disgrazia, ma non mai per pigrizia, ovvero per infingardaggine; sia da tutti comunemente soccorso, acci non si riducono nello stato di andar mendicando, che lo stato pi infame, e detestabile, che sia sulla terra.

Perci siavi tra voi una Cassa, che chiamerassi della Carit, dalla quale sia codestinfelici comodamente soccorsi o per tutto il tempo della vita, o fino a che non sian rimessi in istato di potersi lucrar il pane. Avr questa Cassa per fondo un rilascio di un tar al mese, che ogni manifatturiere, che sia in istato di guadagnare pi di due carlini al giorno, far in beneficio della medesima; e di quindici grana al mese, per quelli, che guadagnino meno di due carlini al giorno.

Sar essamministrata dal Parroco, da Seniori, e da Direttori delle arti, i quali rilasceranno in beneficio della sopradetta Cassa quello, che pi la piet loe detti. Tutti daranno il voto nel caso di doversi soccorrere qualche infelice: Lesazione si far nel seguente modo.

Tutti gli Artisti di qualunque condizione siano, saran descritti in uno Stato. Questo si affigger nellatrio della Chiesa, dove ogni prima Domenica di mese, la mattina, dopo un dato segno di campagna, che si chiamer la Carit si trover il Parroco, sempre che possa ( o chi egli destiner degli altri Sacerdoti ) a ricevere da medesimi la somma prescritta, che far notare da ciascuno di proprio carattere in un libro, che appostatamene si terr. Raccolta la Carit, si far la numerazione degli Artisti colla nota, o sia Stato alla mano, e della moneta pagata in presenza  de Seniori, e de Direttori; e si vedr, se tutti hanno adempito al lor dovere. Chi non abbia adempito, si noter in un foglio, che si affigger in una tabella chiamata de Contumaci, che si sospender appresso allo Stato degli Artisti, acci ognuno sappia il contumace. Chi manca per tre volte, e non purgher la contumacia, pagando nellultima volta tutto lattrasso, sia cassato dallo Stato sopraddetto, e non goda pi n questo privilegio personale in caso di disgrazia, n lesequie, e gli altri suffragi, come in appresso si dir, a spese della Cassa suddetta; su di che invigileranno rigorosamente i Seniori. Questa Cassasar chiusa a tre chiavi, delle quali una ne terr il Parroco, unaltra li Seniori, e la terza finalmente li Direttori. A nessuno sar mai lecito di disporre di un grano di essa per altro uso, in fuori di quello detto di sopra, e di quantaltro appresso si dir: ogni anno fatta lelezione de nuovi Seniori del popolo, si far la numerazione del danaro in essa esistente, e se ne far la consegna nuovi Eletti insiem colle chiavi. Il Parroco e li Direttori riterranno sempre le chiavi presso  di loro, e solo si renderanno indegni di questa prerogativa coloro, che si mostreranno infedeli verso di essa. Appena entrati in governo i nuovi eletti prenderanno i conti dellintroito, ed esito da tutte le soprammentovate persone, e subito si rimetteranno a Me per poterli far esaminare, e discutere.

 

XVIII - Dellesequie e de lutti

Lesequie sian semplici, devote, e senza distinzione. Il Parroco, e li soli Preti del luogo assoceranno il cadavere senza esigereemolumento alcuno. Quando il cadavere sar in chiesa ( ciocch non si far, se non ventiquattrore dopo morto) si farannardere dintorno al medesimo solo quattro candele. Ciascun Prete celebrer per lamina del defunto una Messa letta, ed il Parrocola cantata. Il cadavere di un Senior del Popolo, che muoja in ufficio, sar associato dal Clero, come sopra, e da tutti i Capi di famiglia, portanti avanti del medesimo le candele accese in riconoscenza de buoni servizj prestati alla Societ. Nella morte finalmente di un Direttore, o di una Direttrice di arti, oltre il Clero suddetto,  vi andranno ad associarli li giovani, e le giovani discepoli colle candele, come sopra. Tanto la spesa per le Messe, che per le candele, sar fatta dalla Cassa, alla quale torneranno li residui di queste. 

Non vi sian lutti, e solo nelle morti de genitori, e degli sposi, per gli ultimi uffizi, dovuti a medesimi sia permesso alla tenerezza de figli, delle mogli, e de mariti un segno di duolo di un velo al braccio per luomo, e di un fazzoletto nero al colo per la donna per due mesi soli al pi.

 

XIX - Della Patria

La Patria la cosa pi cara, che siavi sulla terra. Essa ha in custodia la roba, le spose, i padri, i figli, le madri, la libert, la vita de Cittadini.

Ognuno trova in essa, come in un centro, tutte le sue delizie. Tutti dunque debbono ad essa tutti quegli obblighi, che di sopra si sono a parte a parte descritti. Ognuno deve teneramente amarla. Ognuno deve procurarle tutti beni, e allontanarle tutti mali. Ognuno deve difenderla a costo della roba, del sangue e della vita daglinsulti, e dagli attacchi de nemici. Dalla salute di tutti dipende la salvezza di ognuno. Pi di tutti per essa esige da voi nelle occasioni la sua difesa. LAgricoltore, che deve co suoi sudori cacciar dalle viscere della terra il mantenimento per se, per voi, non pu la terra abbandonare. Se per darle soccorso corre allarmi, e gitti il pesante aratro, egli senza pane priva se, e gli altri di quella vita, che cerca salvarsi. Voi, voi, che, per loro vivete, voi avete pi stretti e pi precisi obblighi a difenderla. Se voi dallarti passate allarmi lAgricoltore coi suoi sudori sosterr voi sul campo, e far vivere i vostri padri, i vostri figli, e le vostre spose tra i loro teneri amplessi. In vece dunque di menar vita oziosa ne di festivi, ed esporvi a pericoli, dove lozio trascina, correte, dopo aver santificata la festa colladempimento del proprio dovere, e dopo di aver nelle ore determinate presentati lavori per riscuoterne la dovuta mercede, correte, dico, ad esercitarvi nel maneggio delle armi, che vi sar insegnato dalle persone a tal oggetto pi adatte, e vi saranno anche dei premj proporzionati per coloro, che in esso si distingueranno. A voi ancora spetta onorarla in tempo di pace. Come i fiori fanno con la loro variet ricco ricamo al verdeggiante prato; cos voi colle vostre produzioni restituir le dovete quel lustro, e quello splendore, che un d fece invidiarla a tutta Europa.

 

 

CAP. III - DEGL'IMPIEGHI

 

Io intanto intento sempre a premiarvi, assicuro tutti gli abitanti di S. Leucio, che ad esclusione degli esteri, essi saran sempre impiegatin tutti glimpieghi, che vacheranno nel luogo; preferendosi per sempre fra i pretendenti il pi abile, capace, e di buona condotta. Al nuovo impiegato non si dar, che la met del soldo del defunto, quando quello lasci la vedova ( con figli che non siano ancora in grado di lucrarsi il proprio sostentamento) alla quale si dar laltra met. Rimanendo poi la vedova sola, o con due figli almeno che guadagnino gi due carlini al giorno per ciascheduno, rester alla vedova il solo terzo, ed il rimanente si dar al nuovo impiegato, per averlo tutto alla morte della vedova.

 

 

CAP. IV - DEGLI ARTISTI ESTERI

 

Presentandosi Artefici esteri per essere ammessi al lavoro, dopo di aver esibito i loro requisiti, o dato le notizie convenienti per farli venire e dopo di essere stati provati; e trovati abili, volendosi fissare nel luogo, e godere di tutte le prerogative, e privilegi degli altri abitanti, dovranno per un intero anno dar non equivoche riprove di ottimi costumi, ed assidua applicazione al lavoro per esservi iscritti; nel quale cosa avranno labitazione, e gli utensili di sopra detti. Non trovandosi poi tali, saranno immediatamente mandati via.

 

 

CAPO V - DELLE PENE GENERALI CONTRO I TRASGRESSORI

 

Tutte le leggiere mancanze, che si commetteranno dagli abitanti sopradetti, verranno economicamente punite a proporzione del fallo.

Minimo accidente contra il buon costume sar punito con espellersimmediatamente dal luogo il colpevole, o colpevoli, e privarsimmediatamente il genitore,  o i genitori per un anno di tutti i proventi, e regalie.

A chiunque, sia uomo, o sia donna, ordisce mutare in menoma parte il metodo o la moda prescritta di vestire, sar immediatamente proibito vestir pi labito del luogo; per tre anni sar considerato comestraneo; e sra privo, come di sopra si detto, di tutti proventi, e regalie, che dagli altri si godono.

Qualunque altro fallo, che sia suscettibile di pena di corpo affittiva, ovvero infamante, verr punito collo spogliarsimmediatamente, e con il massimo secreto, il colpevole degli abiti del luogo, e sar consegnato allla giustizia ordinaria.

Quest la legge, chIo vi do per la buona condotta di vostra vita.

Osservatela, e sarete felici.

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